Il counseling in Italia

Il counseling in Italia

Breve storia di una professione

Approdata da noi negli anni Settanta

è ancora in attesa di una legge chiara

 

Counselling and Support

 

Se il counseling nasce negli Stati Uniti e approda in Europa dalla Gran Bretagna, in Italia, con inizio intorno agli anni Venti, si possono rintracciare attività affini al counseling nella storia dell’assistenza sociale, anche se le iniziative assistenziali formalmente costituitesi nel 1929 hanno un carattere prettamente filantropico e volontario. All’inizio degli anni Trenta nascono le prime scuole convitto, esclusivamente femminili, per assistenti sociali e circa venti anni dopo iniziano a svilupparsi istituti aperti anche a diplomati di sesso maschile. Solo intorno agli anni Settanta alcune scuole di formazione in psicoterapia iniziano a formare figure professionali orientate alla relazione e centrate sull’individuo, pur non avendo ancora una definizione di competenza. Tale definizione, con il termine counselor e counseling, inizia a essere utilizzata a partire dagli anni Novanta, con la nascita delle prime associazioni mirate a promuovere questa specifica relazione d’aiuto e a regolamentarne l’esercizio.
Nel maggio 2000, negli elenchi del IV Rapporto di monitoraggio sulle Associazioni rappresentative delle Professioni non regolamentate del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) sono riportate per la prima volta due associazioni di counseling: l’Associazione Internazionale Counseling (AICo) e la SICo. Nel corso del decennio ne nascono altre, e nel 2009 nasce AssoCounseling, destinata a diventare l’associazione trainante per tutta la categoria.
Se infatti il counseling in Italia non è una professione regolamentata (è cioè priva di un Ordine professionale e lo Stato non ne detta i requisiti minimi per il suo esercizio, differentemente da quanto avviene per le così dette professioni regolamentate come quelle di architetto, medico, ingegnere, ecc.), il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da una associazione professionale di categoria un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, ai sensi appunto dell’art. 4 della L. 4/2013.
Questa nuova legge, normando le associazioni di categoria – quelle di counseling comprese -, ha di fatto rivoluzionato il mondo del lavoro e ha permesso, come precisato dall’art. 7 della L. 4/2013, di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
Le associazioni professionali possono infatti rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
– alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
– ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
– agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
– alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello utente;
– all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
Va detto peraltro che il possesso di un attestato rilasciato da un’associazione professionale non rappresenta un requisito necessario per l’esercizio dell’attività di counseling: l’iscrizione a un’associazione è infatti libera e non obbligatoria, a differenza di quanto prescritto per le professioni ordinistiche regolamentate.